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L'informazione ambientale

Nell’ultimo quinquennio l’Unione Europea ha dato una particolare rilevanza all’informazione ambientale sia in termini di incremento della quantità di dati territoriali e di miglioramento del flusso dei dati, sia in termini di condivisione dei dati tra i governi, le agenzie e i cittadini. A tal proposito il diritto all’informazione ambientale è riconosciuto quale strumento indispensabile per un effettivo e consapevole coinvolgimento dei cittadini.

Di seguito sono descritte le principali Direttive europee ed i rispettivi Decreti attuativi in materia di informazione ambientale.

Decreto Legislativo 195/2005 - Attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

La Direttiva 2003/4/CE, recepita con il D.L.195/2005, è finalizzata a migliorare ed a facilitare l’accesso ai dati ambientali da parte dei cittadini; essa tende a rafforzare le norme comunitarie in materia, adeguandole alle disposizioni generali adottate nell’ambito della Convenzione di Aarhus del 1998 e sostituisce la precedente Direttiva 90/313/CEE del 1990.

In sostanza le nuove norme garantiscono a qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla cittadinanza, dalla nazionalità o dalla residenza il diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute o prodotte dalle pubbliche autorità. Rilevante il principio secondo cui l’accesso alle informazioni debba comunque essere consentito qualora l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione risulti prevalente rispetto all’interesse tutelato da un eventuale rifiuto.

I contenuti più rilevanti della nuova disciplina sono:

  • è sancito il diritto, e non più solamente la possibilità, di accesso alle informazioni ambientali da parte di tutti i cittadini;
  • la Direttiva mira ad assicurare che le informazioni ambientali siano rese disponibili e diffuse attivamente al pubblico;
  • viene proposta una nozione più ampia, rispetto a quanto prima previsto, del concetto generale di “informazioni ambientali”;
  • rispetto alla Direttiva 90/313/CEE è individuata una definizione più precisa e circostanziata dei soggetti definiti “autorità pubblica”;
  • è ridotto a 30 giorni, anziché 60, il termine entro il quale le pubbliche autorità sono tenute a fornire le informazioni richieste; 
  • sono precisati e circostanziati i casi nei quali le autorità possono respingere la richiesta di informazioni;
  • sono previste procedure di ricorso contro gli atti o le omissioni delle pubbliche autorità in relazione alle richieste di informazioni ambientali.

Direttiva 2007/2/CE che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità Europea (INSPIRE)

La Direttiva, entrata in vigore il 15 maggio 2007, intende creare, grazie a norme comuni di attuazione integrate da misure comunitarie, una struttura comune che renda l’informazione territoriale dei vari stati compatibile ed utilizzabile in un contesto transfrontaliero, in modo da superare i problemi riguardo alla disponibilità, alla qualità, all’organizzazione e all’accessibilità dei dati.

La Direttiva è attuata in tre fasi: preparatoria, per l’adozione dei provvedimenti a livello europeo, di trasposizione in cui viene trasposta in leggi nazionali, e di implementazione nella quale le misure europee e nazionali verranno implementate e monitorate attraverso report triennali.

La Direttiva introduce obblighi per gli Stati Membri che sono tenuti ad implementare una loro Infrastruttura di Dati Territoriali nazionale, coordinando quelle di livello sub-nazionale. Ogni Infrastruttura di Dati Territoriali nazionale costituirà un "nodo" dell'Infrastruttura europea e dovrà mettere a disposizione i dati geografici, i metadati e servizi. Ogni Stato membro dovrà inoltre fornire l'accesso ai servizi attraverso il geoportale INSPIRE.